1 - Informazioni generali
La prima cosa da fare per una corretta gestione della formazione dei lavoratori della propria azienda è conoscere l’entità del rischio al quale i propri dipendenti sono sottoposti.
Ogni datore di lavoro deve quindi verificare sulla visura camerale quale sia il codice ATECO 2007 della propria azienda, per sapere in quale fascia di rischio si colloca. Verifica quindi se si trova in fascia di rischio, ALTO, MEDIO o BASSO.
Una volta verificato ed ottenuto il codice, è possibile risalire alla categoria di rischio cercando tale numero nella Tabella nell’allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In base alla categoria di appartenenza, cioè se rientra nel rischio alto, medio o basso, il datore di lavoro potrà pianificare correttamente la formazione dei lavoratori verificandone la durata corretta, come indicato nel sopracitato Accordo Stato Regioni 21/12/2011.
Come spiegato nel documento “Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell’attuale emergenza COVID 19”, approvato con la Delibera n. 536 del 21 aprile 2020, della regione Toscana, per videoconferenza si intende un incontro formativo realizzato tramite supporti multimediali, individuati presso sedi scelte dal Soggetto Organizzatore, e che prevede la compresenza temporale di docenti e alunni del corso e l’interazione di questi per mezzo di videocamere e microfoni.
Con l’inizio della pandemia da Covid 19 il governo è stato spinto ad adottare delle misure restrittive, con l’emanazione di vari DPCM, per il contenimento del contagio ma soprattutto ha dovuto sospendere l’attività di formazione dei lavoratori.
A soluzione di questa problematica alcune regioni hanno individuato nella pianificazione di videoconferenze o web-conference una possibile alternativa ai tradizionali corsi per la formazione dei lavoratori in presenza.
Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pur ritenendo che lo svolgimento dell’attività lavorativa prescinda dalla mancata effettuazione di corsi di aggiornamento e di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dichiara ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza rigorosamente in modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi.
In questo modo sarà possibile garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la corretta interazione tra questi ultimi e i docenti.
I Corsi svolti in Videoconferenza risultano dunque conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia e sono equiparati a corsi “frontali”, quindi anche gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati al completamento di corsi svolti in aula.
La formazione a distanza deve comunque rispondere a determinate specifice.
Compito del Soggetto Organizzatore è anche quello di:
- registrare le presenze nell’apposito registro,
- specificare gli orari di inizio e di fine lezione.
- tracciare il numero e l’entità delle persone loggate nella piattaforma o collegate in videoconferenza, oggi possibile grazie ai sistemi attuali.
Nonostante la formazione in videoconferenza sia stata riconosciuta al pari della formazione in presenza e quindi considerata valida all’applicazione delle disposizioni di formazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., questo genere di metodo non è di fatto sostituibile a tutte le tipologie di formazione e in particolare a quelle che prevedono parti pratiche e l’utilizzo di attrezzature di lavoro; non si adatta a tutti i settori di attività, in particolare alla formazione dei lavoratori che in questo momento deve risultare più accurata per difendersi dai maggiori rischi della pandemia
Perciò l’Associazione sulla formazione degli operatori di sicurezza (AiFOS) ha recapitato una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Conferenza delle Regioni chiedendo di ricominciare la formazione, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, in presenza.
Un corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) è una formazione che insegna le tecniche di soccorso di base e l’uso del defibrillatore in caso di emergenza. Serve per preparare i partecipanti a intervenire in situazioni di arresto cardiaco e salvare vite umane.
Un attestato BLSD ha una validità di due anni. Dopo questo periodo, è necessario seguire un corso di aggiornamento e rinnovo per mantenere la certificazione per altri 24 mesi.
Durante un corso BLSD, i partecipanti imparano la RCP (Rianimazione Cardiopolmonare), l’utilizzo del DEA (Defibrillatore Esterno Automatico) e le manovre di disostruzione delle vie aeree.
Il corso BLSD è un livello avanzato del corso BLS (Basic Life Support). Il BLSD include l’apprendimento delle tecniche di defibrillazione, mentre il BLS si concentra solo sulle competenze di base per la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree.
Esistono corsi BLSD online che offrono la parte teorica tramite e-learning. Tuttavia, è importante sottolineare che la pratica è un elemento essenziale nella formazione BLSD, quindi è necessario partecipare a sessioni pratiche in presenza per completare la formazione.
Un corso BLSD può essere insegnato solo da istruttori qualificati e certificati, che abbiano seguito una formazione specifica e abbiano esperienza nel campo del soccorso e della rianimazione cardiopolmonare.
Le linee guida internazionali per i corsi BLSD sono stabilite dall’AHA (American Heart Association) e dall’ERC (European Resuscitation Council). Queste organizzazioni rivedono e aggiornano regolarmente le raccomandazioni per garantire l’efficacia delle tecniche di soccorso e defibrillazione.
È possibile ottenere crediti formativi o ECM (Educazione Continua in Medicina) partecipando a un corso BLSD, a condizione che il corso sia riconosciuto dalle autorità sanitarie nazionali o locali e sia conforme agli standard internazionali.
Un corso BLSD dura 5 ore, due ore di teoria e tre ore tra addestramento e pratica.
Formazione e Informazione dei lavoratori sono due termini strettamente correlati che ricorrono con frequenza nel mondo della sicurezza sul lavoro, la loro definizione è data dal Testo Unico.
Informazione: è l’insieme di attività svolte per fornire al lavoratore le conoscenze idonee a identificare ed evitare, o quantomeno ridurre quanto possibile i rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Si configura quindi come una trasmissione di concetti e nozioni da parte di un soggetto esperto (spesso definito soggetto formatore) ad un lavoratore neofita.
Formazione: è un processo correlato al precedente ma molto più complesso, poiché il suo scopo è far loro acquisire le competenze adatte a mettere in atto le conoscenze ottenute tramite l’informazione e impegnarsi attivamente nel processo di identificazione, riduzione e gestione dei rischi all’interno della propria azienda.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/08).
Dunque, al momento la formazione degli RLS può essere svolta da un qualsiasi soggetto formatore purché in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti.
Tutti i corsi di formazione inerenti la sicurezza sul lavoro sono personali, pertanto possono essere ritenuti validi tutti i corsi già fatti dal lavoratore anche presso aziende precedenti, purché non siano scaduti.
Il corso di formazione antincendio può essere suddiviso in tre livelli: basso, medio e alto (1, 2 e 3).
Il corso di livello basso fornisce informazioni di base sulla prevenzione e il controllo degli incendi, nonché sui mezzi per evacuare in caso di emergenza.
Il corso di livello medio include le informazioni del livello basso, ma va più a fondo nei dettagli tecnici, inclusi i metodi per combattere gli incendi e le tecniche di evacuazione.
Il corso di livello alto si concentra sulla formazione dei responsabili della sicurezza antincendio e include la pianificazione e la gestione delle emergenze, nonché la formazione per l’utilizzo di attrezzature specifiche.
In generale, i corsi di livello più elevato sono destinati a personale con responsabilità specifiche in materia di sicurezza antincendio, come i vigili del fuoco e i responsabili della sicurezza aziendale.
I corsi di formazione antincendio potrebbero essere personalizzati in base alle specifiche esigenze della struttura o dell’azienda per la quale sono organizzati.
Un corso di formazione antincendio per rischio alto potrebbe essere personalizzato in base alle specifiche esigenze della struttura o dell’azienda per la quale è organizzato.
Di seguito le durate, in base al livello di rischio, la modalità di erogazione possibile, e la scadenza:
Nome del Corso | Durata prima formazione | Modalità | Validità e aggiornamenti | Modalità |
---|---|---|---|---|
Formazione generale lavoratori art. 37 | 4 | E-learning, presenza o videoconferenza | Titolo Permanente | _ |
Formazione specifica lavoratori art. 37 | 4 ore (Rischio Basso) 8 ore (Rischio Medio) 12 ore (Rischio Alto) | E-learning, presenza o videoconferenza (Rischio Basso) Presenza o videoconferenza (Rischio Medio) Presenza o videoconferenza (Rischio Alto) | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
Antincendio | 4 ore (Livello 1) 8 ore (Livello 2) 16 ore (Livello 3) | Presenza o videoconferenza | Ogni 5 anni 2 ore (Livello 1) 5 ore (Livello 2) 8 ore (Livello 3) | Presenza o videoconferenza |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | In base ai moduli (A/B/C) | In base ai moduli (A/B/C) | Almeno 40 ore entro 5 anni | E-learning, presenza o videoconferenza |
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) | In base ai moduli (A/B) | In base ai moduli (A/B) | Almeno 40 ore entro 5 anni | E-learning, presenza o videoconferenza |
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) Modulo A – Base | 28 ore | E-learning, presenza o videoconferenza | - | - |
Nominato: RSPP Mod. B Comune | 48 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP1 Agricoltura - Pesca | 12 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP2 Cave - Costruzione | 16 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP3 Sanità residenziale | 12 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP4 Chimico - Petrolchimico | 16 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C – Specializzazione | 24 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | 32 ore | Presenza o videoconferenza | 4 ore 50 dip. ogni anno | Presenza o videoconferenza |
Primo soccorso Aziende Gruppo B e C | 12 ore | Presenza o videoconferenza | 3 anni (si rinnova con 4 ore) | Presenza o videoconferenza |
Primo soccorso Aziende Gruppo A | 16 ore | Presenza o videoconferenza | 3 anni (si rinnova con 6 ore) | Presenza o videoconferenza |
Preposti | 8 ore | E-Learning (4 ore), presenza o videoconferenza | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
Dirigenti | 16 ore | E-learning, presenza o videoconferenza | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
HACCP – igiene Alim. Corso per addetti e Resp. | a secondo leg. Regionale |
Tutti i corsi prevedono che il candidato frequenti almeno il 90% del monte ore, per non rischiare la bocciatura e la ripetizione del corso al termine dello stesso.
L’Accordo stato regioni prevede anche un tetto massimo di candidati che possono partecipare ai corsi, ovvero 35 per ognuno.
I corsi di formazione dei dipendenti devono essere svolti durante l’orario di lavoro, diversamente dovranno essere retribuiti.
2 - Obblighi
I corsi di formazione dell’addetto al primo soccorso sono di diverso tipo in base al tipo di azienda nella quale opera. Le aziende, ovvero le unità produttive, sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C.
Al gruppo A appartengono aziende o unità produttive industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo e aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. Allo stesso gruppo appartengono anche aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, ma anche aziende con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Al gruppo B appartengono aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A, mentre al gruppo C appartengono aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
La formazione dell’addetto al primo soccorso che opera in aziende appartenenti al gruppo A si divide in tre moduli per un totale di 16 ore, mentre colui che si occupa di primo soccorso in aziende dei gruppi B e C deve sottoporsi a un corso di 12 ore complessive. Gli aggiornamenti hanno cadenza triennale e prevedono 6 (gruppo A) e 4 (gruppi B e C) ore, come previsto dal Decreto Ministeriale 388 del 2003.
La formazione dei lavoratori non si termina al momento dell’ingresso in azienda di un nuovo dipendente, ma è necessario prevedere un aggiornamento nei casi in cui il lavoratore sia assegnato a un nuovo incarico per il quale necessità di nuove informazioni. Inoltre la normativa richiede l’adeguamento della formazione quando vengano introdotte attrezzature di lavoro e tecnologie diverse dalle precedenti, nonché nel caso di utilizzo di sostanze nocive precedentemente non trattate.
La formazione dei lavoratori sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro deve essere impartita ai lavoratori in tali occasioni:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Il quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37, secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.
Suggeriamo dunque di predisporre l’aggiornamento minimo di 4 ore annue anche per gli RLS (se individuato all’interno) di imprese con meno di 15 dipendenti.
Fino ad oggi, la formazione in materia di salute e sicurezza per i Datori di lavoro ha riguardato soltanto i Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Cioè, se un Datore di lavoro non vuole designare un RSPP al proprio interno o un esterno, deve frequentare corsi di formazione di 16 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio basso, 32 e 48 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio medio e alto, rispettivamente (Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011). Il livello rischio è individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell’azienda. Sono inoltre previsti obblighi di aggiornamento quinquennali (6, 10 e 14 ore in base ai tre livelli di rischio).
ATTENZIONE:
Il legislatore nazionale ha previsto con la legge 215/2021, che ha modificato il D.Lgs. 81/2008, una riorganizzazione dell’intera materia della formazione che prevede OBBLIGATORIAMENTE la formazione per TUTTI i Datori di lavoro.
Infatti è stata inserita la nuova disposizione che prevede che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare un Accordo di accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attualmente vigenti in materia di formazione in modo da rivedere la formazione dei Datori di lavoro, dei lavoratori e delle altre figure (dirigenti, preposti, etc.).
Ai sensi dell’Art. 37 del D.lgs 81/08 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve partecipare a una formazione specifica di 32 ore i cui contenuti minimi previsti sono:
- principi giuridici comunitari e nazionali
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- definizione e individuazione dei fattori di rischio
- valutazione dei rischi
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
- nozioni di tecnica della comunicazione
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità di aggiornamento periodico della formazione, la cui durata non deve essere inferiore a:
- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione deve avvenire in presenza o videoconferenza, secondo gli attuali Accordi Stato Regioni non può essere erogata in elearning asincrono (a meno che non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento).
3 - Sanzioni
La formazione obbligatoria delle diverse figure della Salute e Sicurezza sul lavoro comporta, in caso di inadempimenti, sanzioni amministrative e di natura penale con arresto da 2 a 4 a mesi.
4 - E-Learning
Come spiegato nel documento “Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell’attuale emergenza COVID 19”, approvato con la Delibera n. 536 del 21 aprile 2020, della regione Toscana, per videoconferenza si intende un incontro formativo realizzato tramite supporti multimediali, individuati presso sedi scelte dal Soggetto Organizzatore, e che prevede la compresenza temporale di docenti e alunni del corso e l’interazione di questi per mezzo di videocamere e microfoni.
Con l’inizio della pandemia da Covid 19 il governo è stato spinto ad adottare delle misure restrittive, con l’emanazione di vari DPCM, per il contenimento del contagio ma soprattutto ha dovuto sospendere l’attività di formazione dei lavoratori.
A soluzione di questa problematica alcune regioni hanno individuato nella pianificazione di videoconferenze o web-conference una possibile alternativa ai tradizionali corsi per la formazione dei lavoratori in presenza.
Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pur ritenendo che lo svolgimento dell’attività lavorativa prescinda dalla mancata effettuazione di corsi di aggiornamento e di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dichiara ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza rigorosamente in modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi.
In questo modo sarà possibile garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la corretta interazione tra questi ultimi e i docenti.
I Corsi svolti in Videoconferenza risultano dunque conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia e sono equiparati a corsi “frontali”, quindi anche gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati al completamento di corsi svolti in aula.
La formazione a distanza deve comunque rispondere a determinate specifice.
Compito del Soggetto Organizzatore è anche quello di:
- registrare le presenze nell’apposito registro,
- specificare gli orari di inizio e di fine lezione.
- tracciare il numero e l’entità delle persone loggate nella piattaforma o collegate in videoconferenza, oggi possibile grazie ai sistemi attuali.
Nonostante la formazione in videoconferenza sia stata riconosciuta al pari della formazione in presenza e quindi considerata valida all’applicazione delle disposizioni di formazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., questo genere di metodo non è di fatto sostituibile a tutte le tipologie di formazione e in particolare a quelle che prevedono parti pratiche e l’utilizzo di attrezzature di lavoro; non si adatta a tutti i settori di attività, in particolare alla formazione dei lavoratori che in questo momento deve risultare più accurata per difendersi dai maggiori rischi della pandemia
Perciò l’Associazione sulla formazione degli operatori di sicurezza (AiFOS) ha recapitato una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Conferenza delle Regioni chiedendo di ricominciare la formazione, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, in presenza.
Sì, può essere effettuata in videoconferenza (E-Learning sincrono) ma soltanto per le lezioni che non comportino prove pratiche. L’effettuazione di test di verifica, in itinere e finale, dovrà avvenire con apposite soluzioni che tutelino:
- l’efficacia e la validità della prova
- la protezione dati personali dei discenti
I corsi che non possono essere erogati in modalità e-learning sono:
- RSPP / ASPP (Modulo B di 48 ore e C di 24 ore)
- Moduli tecnici per Datore di lavoro e RSPP
- Preposti (i restanti 3 argomenti degli 8 complessivi, fino al nuovo Accordo Stato Regioni)
- Primo soccorso (Corsi completi da 12 o 16 ore)
- Antincendio (Corsi completi da 4, 8 o 16 ore a seconda della classe di rischio)
- I corsi per RLS
- Formazione specifica lavoratori a medio o alto rischio (da 8 o 12 ore)
- I moduli della formazione Coordinatore della Sicurezza diversi da quello giuridico-normativo
- I corsi per la sicurezza dei cantieri, oppure i Corsi PES, PAV, PEI per aziende che si occupano di impianti elettrici.
Gli Accordi Stato Regioni del 21.12.2021 e del 7 luglio 2016 per la formazione in materia di salute e sicurezza prevedono modalità di formazione in modalità e-learning asincrono, in linea generale, per gli argomenti di natura generale e teorica, che se erogati in modo standard possono contribuire ad un’efficiente organizzazione della formazione.
Rientrano in questa previsione, al momento:
- La formazione generale dei lavoratori, di 4 ore.
- La formazione specifica dei lavoratori esposti ad un livello di rischio basso, di 4 ore, (es. coloro che svolgono attività impiegatizie, attività di vendita al dettaglio in negozi, se non hanno attività di pulizie svolte in comparti non produttivi e pericolosi, attività di contact center, bar e ristoranti, etc.); fare comunque sempre riferimento anche al Codice ATECO dell’attività.
- L’aggiornamento della formazione quinquennale dei lavoratori di 6 ore, di qualsiasi classe di rischio, da progettare ovviamente per le diverse attività svolte e in base ai rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
- La formazione dei Dirigenti di 16 ore e l’aggiornamento quinquennale di 6 ore per gli stessi Dirigenti.
Per quanto riguarda la Formazione particolare aggiuntiva dei Preposti, fino a quando i nuovi Accordi in arrivo non disciplineranno le nuove modalità, i primi 4 punti del programma previsto dai vigenti Accordi potrebbe essere svolto in modalità E-learning (ma già sappiamo che la recente L. 215 /2021 ha modificato il D.Lgs. 81/2008 e per il loro ruolo centrale di supervisione delle attività lavorative il preposto dovrà essere formato sempre con modalità in presenza).
Per gli RSPP / Datori di lavoro, i Moduli 1 e 2 (di 8 ore) possono essere attualmente svolti in modalità E-learning. Stesso vale per le sessioni di aggiornamento (di 6, 10 o 14 ore in base alla classe di rischio)
Per gli RSPP e ASPP, il Modulo A di 28 ore e gli aggiornamenti da 40 e 20 ore possono essere svolti in modalità E-learning.
Per il Coordinatore della Sicurezza, il Modulo normativo-giuridico (40 ore) può essere svolto in modalità E-learning.
Innanzitutto, per l’organizzazione di Corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in modalità E-Learning il soggetto formatore dovrà essere un soggetto fra quelli previsti al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell’Allegato A all’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.
L’erogazione dei corsi deve avvenire con modalità rispondenti all’Allegato II al medesimo accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, ossia l’Annex “REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA’ E-LEARNING”.
La Piattaforma LMS (Learning Management System) dovrebbe dunque essere gestita con un sistema di gestione idoneo a garantire:
- la compliance SCORM
- la tracciatura delle attività
- il rispetto delle previsioni di protezione dei dati personali
- la disponibilità di supporto e tutoring qualificato
Inoltre, ogni profilo di competenza per la gestione didattica e tecnica deve essere documentato nella scheda progettuale.
Il soggetto erogatore (che può coincidere o meno con il soggetto formatore) deve dunque poter dimostrare la piena rispondenza a tali requisiti, quindi l’acquisizione di un software LMS, di per sé, anche se conforme allo Standard SCORM, non è sufficiente a poter garantire la possibilità di erogare Corsi in materia di salute e sicurezza.
Di seguito le durate, in base al livello di rischio, la modalità di erogazione possibile, e la scadenza:
Nome del Corso | Durata prima formazione | Modalità | Validità e aggiornamenti | Modalità |
---|---|---|---|---|
Formazione generale lavoratori art. 37 | 4 | E-learning, presenza o videoconferenza | Titolo Permanente | _ |
Formazione specifica lavoratori art. 37 | 4 ore (Rischio Basso) 8 ore (Rischio Medio) 12 ore (Rischio Alto) | E-learning, presenza o videoconferenza (Rischio Basso) Presenza o videoconferenza (Rischio Medio) Presenza o videoconferenza (Rischio Alto) | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
Antincendio | 4 ore (Livello 1) 8 ore (Livello 2) 16 ore (Livello 3) | Presenza o videoconferenza | Ogni 5 anni 2 ore (Livello 1) 5 ore (Livello 2) 8 ore (Livello 3) | Presenza o videoconferenza |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | In base ai moduli (A/B/C) | In base ai moduli (A/B/C) | Almeno 40 ore entro 5 anni | E-learning, presenza o videoconferenza |
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) | In base ai moduli (A/B) | In base ai moduli (A/B) | Almeno 40 ore entro 5 anni | E-learning, presenza o videoconferenza |
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) Modulo A – Base | 28 ore | E-learning, presenza o videoconferenza | - | - |
Nominato: RSPP Mod. B Comune | 48 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP1 Agricoltura - Pesca | 12 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP2 Cave - Costruzione | 16 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP3 Sanità residenziale | 12 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP4 Chimico - Petrolchimico | 16 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C – Specializzazione | 24 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | 32 ore | Presenza o videoconferenza | 4 ore 50 dip. ogni anno | Presenza o videoconferenza |
Primo soccorso Aziende Gruppo B e C | 12 ore | Presenza o videoconferenza | 3 anni (si rinnova con 4 ore) | Presenza o videoconferenza |
Primo soccorso Aziende Gruppo A | 16 ore | Presenza o videoconferenza | 3 anni (si rinnova con 6 ore) | Presenza o videoconferenza |
Preposti | 8 ore | E-Learning (4 ore), presenza o videoconferenza | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
Dirigenti | 16 ore | E-learning, presenza o videoconferenza | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
HACCP – igiene Alim. Corso per addetti e Resp. | a secondo leg. Regionale |
Tutti i corsi prevedono che il candidato frequenti almeno il 90% del monte ore, per non rischiare la bocciatura e la ripetizione del corso al termine dello stesso.
L’Accordo stato regioni prevede anche un tetto massimo di candidati che possono partecipare ai corsi, ovvero 35 per ognuno.
I corsi di formazione dei dipendenti devono essere svolti durante l’orario di lavoro, diversamente dovranno essere retribuiti.
5 - Tempistiche
Tutti i lavoratori sono obbligati dalla normativa in vigore a aggiornare la propria formazione in materia di salute e sicurezza ogni 5 anni, dalla data di completamento della formazione specifica, seguendo un corso di aggiornamento della durata di 6 ore, durata uguale per tutti i lavoratori indipendentemente dal livello di rischio aziendale.
Anche la formazione generale lavoratori, che è l’unica che ha validità “permanente”, deve essere comunque aggiornata entro 5 anni con un corso di 6 ore che aggiorna sia argomenti generali che gli argomenti della formazione specifica.
Per quanto riguarda la formazione sul primo soccorso, questaa scade con cadenza triennale ed è necessario seguire un corso di aggiornamento della durata di 4 o 6 ore in base al gruppo di appartenenza dell’azienda.
I percorsi di formazione, così come quelli di informazione e addestramento, sono disciplinati dall’articolo 37 comma 12 che nello specifico dice:
“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”
L’attività formativa e informativa, dunque, viene realizzata in orario di lavoro e nell’ipotetico caso in cui ciò non sia possibile e si debbano somministrare i corsi di formazione fuori orario di lavoro le ore extra impiegate devono essere corrisposte al lavoratore sotto forma di retribuzione di ore di straordinario, o recupero, o altre previsioni a seconda degli accordi contrattuali.
L’articolo 37 al comma 4, stabilisce che la formazione deve avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
- del trasferimento o cambiamento di mansioni
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
Per quanto riguarda il primo punto, nel caso in cui non fosse possibile assolvere l’obbligo formativo secondo tali termini, la normativa concede una sorta di proroga, stabilendo che ci sia un limite massimo di 60 giorni dall’avvenuta assunzione. Il suddetto numero di giorni indica il limite massimo entro cui il percorso formativo deve concludersi e non quello entro cui deve iniziare.
Un’ulteriore azione formativa e informativa deve essere intrapresa dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore ad ogni cambiamento del processo lavorativo o ad ogni cambio di mansione.
Di seguito le durate, in base al livello di rischio, la modalità di erogazione possibile, e la scadenza:
Nome del Corso | Durata prima formazione | Modalità | Validità e aggiornamenti | Modalità |
---|---|---|---|---|
Formazione generale lavoratori art. 37 | 4 | E-learning, presenza o videoconferenza | Titolo Permanente | _ |
Formazione specifica lavoratori art. 37 | 4 ore (Rischio Basso) 8 ore (Rischio Medio) 12 ore (Rischio Alto) | E-learning, presenza o videoconferenza (Rischio Basso) Presenza o videoconferenza (Rischio Medio) Presenza o videoconferenza (Rischio Alto) | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
Antincendio | 4 ore (Livello 1) 8 ore (Livello 2) 16 ore (Livello 3) | Presenza o videoconferenza | Ogni 5 anni 2 ore (Livello 1) 5 ore (Livello 2) 8 ore (Livello 3) | Presenza o videoconferenza |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | In base ai moduli (A/B/C) | In base ai moduli (A/B/C) | Almeno 40 ore entro 5 anni | E-learning, presenza o videoconferenza |
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) | In base ai moduli (A/B) | In base ai moduli (A/B) | Almeno 40 ore entro 5 anni | E-learning, presenza o videoconferenza |
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) Modulo A – Base | 28 ore | E-learning, presenza o videoconferenza | - | - |
Nominato: RSPP Mod. B Comune | 48 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP1 Agricoltura - Pesca | 12 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP2 Cave - Costruzione | 16 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP3 Sanità residenziale | 12 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP4 Chimico - Petrolchimico | 16 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C – Specializzazione | 24 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | 32 ore | Presenza o videoconferenza | 4 ore 50 dip. ogni anno | Presenza o videoconferenza |
Primo soccorso Aziende Gruppo B e C | 12 ore | Presenza o videoconferenza | 3 anni (si rinnova con 4 ore) | Presenza o videoconferenza |
Primo soccorso Aziende Gruppo A | 16 ore | Presenza o videoconferenza | 3 anni (si rinnova con 6 ore) | Presenza o videoconferenza |
Preposti | 8 ore | E-Learning (4 ore), presenza o videoconferenza | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
Dirigenti | 16 ore | E-learning, presenza o videoconferenza | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
HACCP – igiene Alim. Corso per addetti e Resp. | a secondo leg. Regionale |
Tutti i corsi prevedono che il candidato frequenti almeno il 90% del monte ore, per non rischiare la bocciatura e la ripetizione del corso al termine dello stesso.
L’Accordo stato regioni prevede anche un tetto massimo di candidati che possono partecipare ai corsi, ovvero 35 per ognuno.
I corsi di formazione dei dipendenti devono essere svolti durante l’orario di lavoro, diversamente dovranno essere retribuiti.
6 - Attestati
Il modulo di formazione generale ex art. 37 del D.lgs. 81/08, costituisce credito formativo permanente, mentre la Formazione Specifica con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La formazione specifica, inoltre, può dover essere ripetuta a seguito di cambio mansioni, e ci sono poi gli aggiornamenti previsti dal comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28.
Per questo motivo è consigliabile attestare separatamente la formazione generale da quella specifica.
Gli attestati di formazione di sicurezza sul lavoro che comprendono il corso formazione generale per i lavoratori, il corso di Primo Soccorso, il corso di Antincendio e il corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sono personali e vanno quindi consegnati ai lavoratori.
In azienda il Datore di Lavoro conserverà la copia conforme.
Il nuovo GDPR, precisamente l’art. 15, interviene in aiuto dei lavoratori che faticano ad ottenere dall’ex datore di lavoro gli attestati di formazione conseguiti in azienda.
Tutti gli attestati di formazione infatti contengono informazioni relative o riconducibili alle persone fisiche (cioè ai lavoratori) ricadono nella definizione di dato personale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento EU 679/2016 (di seguito GDPR).
Ciò comporta che la normativa della privacy è assolutamente applicabile in questi casi e nella fattispecie sono applicabili tutti i diritti del lavoratore previsti dagli articoli 15-22 del GDPR. In particolare è applicabile per due motivi fondamentali:
- “Il lavoratore ha diritto di accesso non solo ai dati identificativi, ma a tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale”.
- Il datore di lavoro che pertanto è il titolare del trattamento “fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune”.
Per ottenere quindi dall’azienda copia dei propri attestati di formazione, suggeriamo di scrivere una mail all’ex datore di lavoro chiedendo di esercitare il diritto di accesso ai propri dati, secondo quanto previsto dal GDPR. Nel compilare tale richiesta è consigliabile utilizzare l’apposita modulistica prevista dal Garante.
Fare in modo che i lavoratori posseggano l’attestato che certifichi l’avvenuta formazione non è importante solo per la loro incolumità, ma anche in quanto gli organi di controllo potrebbero procedere con una verifica del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla legge.
In caso di inadempimento, il datore di lavoro rischia delle multe molto salate fino all’arresto, provocando così anche la temporanea sospensione delle attività.
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori)
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti)
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
- Indicazione del soggetto organizzatore del corso
- Normativa di riferimento
- Dati anagrafici e profilo professionale (mansione) del corsista
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti)
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto organizzatore del corso
FALSI MITI:
- Gli attestati devono avere il logo dell’Organismo paritetico o Ente bilaterale che ha validato la formazione.
FALSO: nell’attestato non è necessario indicare il logo dell’Organismo paritetico per la prova dell’avvenuta collaborazione e validazione del Corso. La “collaborazione” con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, infatti, viene semmai chiesta prima dell’avvio del progetto Formativo, e viene generalmente attestata con FAX – Raccomandata – PEC o e-mail, e non è comunque intesa quale “validazione” o “autorizzazione” a svolgere la formazione con determinati soggetti formatori o mediante specifiche modalità.
Un Attestato di formazione non ha alcun Logo obbligatorio, ovviamente dovrebbe riportare le indicazioni del “Soggetto Formatore” che deve essere un’organizzazione che può progettare percorsi formativi (es. ci sono previsioni specifiche per la formazione in modalità E-learning). - Gli attestati dei corsi di formazione e-learning devono riportare il programma dei contenuti in fondo o nel retro dell’Attestato.
FALSO: la Documentazione progettuale del Corso, con il programma degli argomenti e le altre informazioni previste dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, deve essere resa disponibile al discente, ma non è obbligatorio che risieda nell’Attestato, anzi generalmente è un documento diverso.