Attestati
Il modulo di formazione generale ex art. 37 del D.lgs. 81/08, costituisce credito formativo permanente, mentre la Formazione Specifica con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La formazione specifica, inoltre, può dover essere ripetuta a seguito di cambio mansioni, e ci sono poi gli aggiornamenti previsti dal comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28.
Per questo motivo è consigliabile attestare separatamente la formazione generale da quella specifica.
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori)
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti)
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
- Indicazione del soggetto organizzatore del corso
- Normativa di riferimento
- Dati anagrafici e profilo professionale (mansione) del corsista
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti)
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto organizzatore del corso
FALSI MITI:
- Gli attestati devono avere il logo dell’Organismo paritetico o Ente bilaterale che ha validato la formazione.
FALSO: nell’attestato non è necessario indicare il logo dell’Organismo paritetico per la prova dell’avvenuta collaborazione e validazione del Corso. La “collaborazione” con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, infatti, viene semmai chiesta prima dell’avvio del progetto Formativo, e viene generalmente attestata con FAX – Raccomandata – PEC o e-mail, e non è comunque intesa quale “validazione” o “autorizzazione” a svolgere la formazione con determinati soggetti formatori o mediante specifiche modalità.
Un Attestato di formazione non ha alcun Logo obbligatorio, ovviamente dovrebbe riportare le indicazioni del “Soggetto Formatore” che deve essere un’organizzazione che può progettare percorsi formativi (es. ci sono previsioni specifiche per la formazione in modalità E-learning). - Gli attestati dei corsi di formazione e-learning devono riportare il programma dei contenuti in fondo o nel retro dell’Attestato.
FALSO: la Documentazione progettuale del Corso, con il programma degli argomenti e le altre informazioni previste dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, deve essere resa disponibile al discente, ma non è obbligatorio che risieda nell’Attestato, anzi generalmente è un documento diverso.
E-Learning
Gli Accordi Stato Regioni del 21.12.2021 e del 7 luglio 2016 per la formazione in materia di salute e sicurezza prevedono modalità di formazione in modalità e-learning asincrono, in linea generale, per gli argomenti di natura generale e teorica, che se erogati in modo standard possono contribuire ad un’efficiente organizzazione della formazione.
Rientrano in questa previsione, al momento:
- La formazione generale dei lavoratori, di 4 ore.
- La formazione specifica dei lavoratori esposti ad un livello di rischio basso, di 4 ore, (es. coloro che svolgono attività impiegatizie, attività di vendita al dettaglio in negozi, se non hanno attività di pulizie svolte in comparti non produttivi e pericolosi, attività di contact center, bar e ristoranti, etc.); fare comunque sempre riferimento anche al Codice ATECO dell’attività.
- L’aggiornamento della formazione quinquennale dei lavoratori di 6 ore, di qualsiasi classe di rischio, da progettare ovviamente per le diverse attività svolte e in base ai rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
- La formazione dei Dirigenti di 16 ore e l’aggiornamento quinquennale di 6 ore per gli stessi Dirigenti.
Per quanto riguarda la Formazione particolare aggiuntiva dei Preposti, fino a quando i nuovi Accordi in arrivo non disciplineranno le nuove modalità, i primi 4 punti del programma previsto dai vigenti Accordi potrebbe essere svolto in modalità E-learning (ma già sappiamo che la recente L. 215 /2021 ha modificato il D.Lgs. 81/2008 e per il loro ruolo centrale di supervisione delle attività lavorative il preposto dovrà essere formato sempre con modalità in presenza).
Per gli RSPP / Datori di lavoro, i Moduli 1 e 2 (di 8 ore) possono essere attualmente svolti in modalità E-learning. Stesso vale per le sessioni di aggiornamento (di 6, 10 o 14 ore in base alla classe di rischio)
Per gli RSPP e ASPP, il Modulo A di 28 ore e gli aggiornamenti da 40 e 20 ore possono essere svolti in modalità E-learning.
Per il Coordinatore della Sicurezza, il Modulo normativo-giuridico (40 ore) può essere svolto in modalità E-learning.
I corsi che non possono essere erogati in modalità e-learning sono:
- RSPP / ASPP (Modulo B di 48 ore e C di 24 ore)
- Moduli tecnici per Datore di lavoro e RSPP
- Preposti (i restanti 3 argomenti degli 8 complessivi, fino al nuovo Accordo Stato Regioni)
- Primo soccorso (Corsi completi da 12 o 16 ore)
- Antincendio (Corsi completi da 4, 8 o 16 ore a seconda della classe di rischio)
- I corsi per RLS
- Formazione specifica lavoratori a medio o alto rischio (da 8 o 12 ore)
- I moduli della formazione Coordinatore della Sicurezza diversi da quello giuridico-normativo
- I corsi per la sicurezza dei cantieri, oppure i Corsi PES, PAV, PEI per aziende che si occupano di impianti elettrici.
Innanzitutto, per l’organizzazione di Corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in modalità E-Learning il soggetto formatore dovrà essere un soggetto fra quelli previsti al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell’Allegato A all’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.
L’erogazione dei corsi deve avvenire con modalità rispondenti all’Allegato II al medesimo accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, ossia l’Annex “REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA’ E-LEARNING”.
La Piattaforma LMS (Learning Management System) dovrebbe dunque essere gestita con un sistema di gestione idoneo a garantire:
- la compliance SCORM
- la tracciatura delle attività
- il rispetto delle previsioni di protezione dei dati personali
- la disponibilità di supporto e tutoring qualificato
Inoltre, ogni profilo di competenza per la gestione didattica e tecnica deve essere documentato nella scheda progettuale.
Il soggetto erogatore (che può coincidere o meno con il soggetto formatore) deve dunque poter dimostrare la piena rispondenza a tali requisiti, quindi l’acquisizione di un software LMS, di per sé, anche se conforme allo Standard SCORM, non è sufficiente a poter garantire la possibilità di erogare Corsi in materia di salute e sicurezza.
Sì, può essere effettuata in videoconferenza (E-Learning sincrono) ma soltanto per le lezioni che non comportino prove pratiche. L’effettuazione di test di verifica, in itinere e finale, dovrà avvenire con apposite soluzioni che tutelino:
- l’efficacia e la validità della prova
- la protezione dati personali dei discenti
Informazioni generali
Formazione e Informazione dei lavoratori sono due termini strettamente correlati che ricorrono con frequenza nel mondo della sicurezza sul lavoro, la loro definizione è data dal Testo Unico.
Informazione: è l’insieme di attività svolte per fornire al lavoratore le conoscenze idonee a identificare ed evitare, o quantomeno ridurre quanto possibile i rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Si configura quindi come una trasmissione di concetti e nozioni da parte di un soggetto esperto (spesso definito soggetto formatore) ad un lavoratore neofita.
Formazione: è un processo correlato al precedente ma molto più complesso, poiché il suo scopo è far loro acquisire le competenze adatte a mettere in atto le conoscenze ottenute tramite l’informazione e impegnarsi attivamente nel processo di identificazione, riduzione e gestione dei rischi all’interno della propria azienda.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/08).
Dunque, al momento la formazione degli RLS può essere svolta da un qualsiasi soggetto formatore purché in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti.
Obblighi
Fino ad oggi, la formazione in materia di salute e sicurezza per i Datori di lavoro ha riguardato soltanto i Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Cioè, se un Datore di lavoro non vuole designare un RSPP al proprio interno o un esterno, deve frequentare corsi di formazione di 16 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio basso, 32 e 48 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio medio e alto, rispettivamente (Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011). Il livello rischio è individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell’azienda. Sono inoltre previsti obblighi di aggiornamento quinquennali (6, 10 e 14 ore in base ai tre livelli di rischio).
ATTENZIONE:
Il legislatore nazionale ha previsto con la legge 215/2021, che ha modificato il D.Lgs. 81/2008, una riorganizzazione dell’intera materia della formazione che prevede OBBLIGATORIAMENTE la formazione per TUTTI i Datori di lavoro.
Infatti è stata inserita la nuova disposizione che prevede che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare un Accordo di accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attualmente vigenti in materia di formazione in modo da rivedere la formazione dei Datori di lavoro, dei lavoratori e delle altre figure (dirigenti, preposti, etc.).
Ai sensi dell’Art. 37 del D.lgs 81/08 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve partecipare a una formazione specifica di 32 ore i cui contenuti minimi previsti sono:
- principi giuridici comunitari e nazionali
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- definizione e individuazione dei fattori di rischio
- valutazione dei rischi
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
- nozioni di tecnica della comunicazione
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità di aggiornamento periodico della formazione, la cui durata non deve essere inferiore a:
- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione deve avvenire in presenza o videoconferenza, secondo gli attuali Accordi Stato Regioni non può essere erogata in elearning asincrono (a meno che non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento).
Il quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37, secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.
Suggeriamo dunque di predisporre l’aggiornamento minimo di 4 ore annue anche per gli RLS (se individuato all’interno) di imprese con meno di 15 dipendenti.
Sanzioni
Tempistiche
L’articolo 37 al comma 4, stabilisce che la formazione deve avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
- del trasferimento o cambiamento di mansioni
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
Per quanto riguarda il primo punto, nel caso in cui non fosse possibile assolvere l’obbligo formativo secondo tali termini, la normativa concede una sorta di proroga, stabilendo che ci sia un limite massimo di 60 giorni dall’avvenuta assunzione. Il suddetto numero di giorni indica il limite massimo entro cui il percorso formativo deve concludersi e non quello entro cui deve iniziare.
Un’ulteriore azione formativa e informativa deve essere intrapresa dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore ad ogni cambiamento del processo lavorativo o ad ogni cambio di mansione.
Tutti i lavoratori sono obbligati dalla normativa in vigore a aggiornare la propria formazione in materia di salute e sicurezza ogni 5 anni, dalla data di completamento della formazione specifica, seguendo un corso di aggiornamento della durata di 6 ore, durata uguale per tutti i lavoratori indipendentemente dal livello di rischio aziendale.
Anche la formazione generale lavoratori, che è l’unica che ha validità “permanente”, deve essere comunque aggiornata entro 5 anni con un corso di 6 ore che aggiorna sia argomenti generali che gli argomenti della formazione specifica.
I percorsi di formazione, così come quelli di informazione e addestramento, sono disciplinati dall’articolo 37 comma 12 che nello specifico dice:
“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”
L’attività formativa e informativa, dunque, viene realizzata in orario di lavoro e nell’ipotetico caso in cui ciò non sia possibile e si debbano somministrare i corsi di formazione fuori orario di lavoro le ore extra impiegate devono essere corrisposte al lavoratore sotto forma di retribuzione di ore di straordinario, o recupero, o altre previsioni a seconda degli accordi contrattuali.