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Qual è l’obbligo formativo per l’RLS?

Categorie: 2 - Obblighi

Ai sensi dell’Art. 37 del D.lgs 81/08 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve partecipare a una formazione specifica di 32 ore i cui contenuti minimi previsti sono:

  • principi giuridici comunitari e nazionali
  • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio
  • valutazione dei rischi
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
  • aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
  • nozioni di tecnica della comunicazione

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità di aggiornamento periodico della formazione, la cui durata non deve essere inferiore a:

  • 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
  • 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La formazione deve avvenire in presenza o videoconferenza, secondo gli attuali Accordi Stato Regioni non può essere erogata in elearning asincrono (a meno che non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento).

Tags: formazione specifica, rls