Il modulo di formazione generale ex art. 37 del D.lgs. 81/08, costituisce credito formativo permanente, mentre la Formazione Specifica con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La formazione specifica, inoltre, può dover essere ripetuta a seguito di cambio mansioni, e ci sono poi gli aggiornamenti previsti dal comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28.
Per questo motivo è consigliabile attestare separatamente la formazione generale da quella specifica.
E’ possibile rilasciare un unico certificato per la formazione generale e per la formazione specifica?
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