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1 - Informazioni generali
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/08).
Dunque, al momento la formazione degli RLS può essere svolta da un qualsiasi soggetto formatore purché in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti.