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Quali informazioni devono essere presenti sugli attestati di formazione salute e sicurezza per il personale?

Categorie: 6 - Attestati

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

  • la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori)
  • la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti)

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

  • Indicazione del soggetto organizzatore del corso
  • Normativa di riferimento
  • Dati anagrafici e profilo professionale (mansione) del corsista
  • Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti)
  • Periodo di svolgimento del corso
  • Firma del soggetto organizzatore del corso

FALSI MITI:

  • Gli attestati devono avere il logo dell’Organismo paritetico o Ente bilaterale che ha validato la formazione.
    FALSO: nell’attestato non è necessario indicare il logo dell’Organismo paritetico per la prova dell’avvenuta collaborazione e validazione del Corso. La “collaborazione” con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, infatti, viene semmai chiesta prima dell’avvio del progetto Formativo, e viene generalmente attestata con FAX – Raccomandata – PEC o e-mail, e non è comunque intesa quale “validazione” o “autorizzazione” a svolgere la formazione con determinati soggetti formatori o mediante specifiche modalità.
    Un Attestato di formazione non ha alcun Logo obbligatorio, ovviamente dovrebbe riportare le indicazioni del “Soggetto Formatore” che deve essere un’organizzazione che può progettare percorsi formativi (es. ci sono previsioni specifiche per la formazione in modalità E-learning).
  • Gli attestati dei corsi di formazione e-learning devono riportare il programma dei contenuti in fondo o nel retro dell’Attestato.
    FALSO: la Documentazione progettuale del Corso, con il programma degli argomenti e le altre informazioni previste dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, deve essere resa disponibile al discente, ma non è obbligatorio che risieda nell’Attestato, anzi generalmente è un documento diverso.