I percorsi di formazione, così come quelli di informazione e addestramento, sono disciplinati dall’articolo 37 comma 12 che nello specifico dice:
“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”
L’attività formativa e informativa, dunque, viene realizzata in orario di lavoro e nell’ipotetico caso in cui ciò non sia possibile e si debbano somministrare i corsi di formazione fuori orario di lavoro le ore extra impiegate devono essere corrisposte al lavoratore sotto forma di retribuzione di ore di straordinario, o recupero, o altre previsioni a seconda degli accordi contrattuali.
La formazione in materia di salute e sicurezza viene realizzata in orario di lavoro?
Categorie:
5 - Tempistiche