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Quando deve avvenire la formazione e informazione dei lavoratori?

Categorie: 5 - Tempistiche

L’articolo 37 al comma 4, stabilisce che la formazione deve avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

Per quanto riguarda il primo punto, nel caso in cui non fosse possibile assolvere l’obbligo formativo secondo tali termini, la normativa concede una sorta di proroga, stabilendo che ci sia un limite massimo di 60 giorni dall’avvenuta assunzione. Il suddetto numero di giorni indica il limite massimo entro cui il percorso formativo deve concludersi e non quello entro cui deve iniziare.
Un’ulteriore azione formativa e informativa deve essere intrapresa dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore ad ogni cambiamento del processo lavorativo o ad ogni cambio di mansione.