Innanzitutto, per l’organizzazione di Corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in modalità E-Learning il soggetto formatore dovrà essere un soggetto fra quelli previsti al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell’Allegato A all’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.
L’erogazione dei corsi deve avvenire con modalità rispondenti all’Allegato II al medesimo accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, ossia l’Annex “REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA’ E-LEARNING”.
La Piattaforma LMS (Learning Management System) dovrebbe dunque essere gestita con un sistema di gestione idoneo a garantire:
- la compliance SCORM
- la tracciatura delle attività
- il rispetto delle previsioni di protezione dei dati personali
- la disponibilità di supporto e tutoring qualificato
Inoltre, ogni profilo di competenza per la gestione didattica e tecnica deve essere documentato nella scheda progettuale.
Il soggetto erogatore (che può coincidere o meno con il soggetto formatore) deve dunque poter dimostrare la piena rispondenza a tali requisiti, quindi l’acquisizione di un software LMS, di per sé, anche se conforme allo Standard SCORM, non è sufficiente a poter garantire la possibilità di erogare Corsi in materia di salute e sicurezza.